Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a pubblicare la nota n. 43440 del 19 luglio 2023 avente come oggetto ‘Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A’, la c.d. circolare annuale sulle supplenze. Vediamone brevemente i punti principali:

1) Reclutamento straordinario su posti di sostegno: dopo le immissioni in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle GPS, per i posti vacanti e ancora disponibili si applicano per quanto compatibili le seguenti disposizioni dell'art. 1 del decreto legge n. 126/2019:

17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché' i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.

 17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.

Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

Mancata presentazione della domanda o rinuncia all’incarico: L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell’Ordinanza ministeriale N. 112 del 6 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno. La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

Incarichi di supplenza da GPS su posti residui in altra provincia: I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

Contenuto dell'istanza e tempistica: A tal fine, nell’istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura. Per la presentazione delle istanze, la cui tempistica è resa nota con avviso della Direzione Generale pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione.
Nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 2022; le istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”. 
Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dall’articolo 5, comma 11-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce), prima di avviare le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui al punto successivo.
Qualora le operazioni di conferimento delle nomine relative alla procedura in questione non possano essere effettuate entro il termine del 31 agosto, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti, considerate le specifiche situazioni, valuteranno le modalità gestionali più efficaci per garantire la tempestiva individuazione degli aventi titolo e il conferimento dei contratti a tempo determinato.

Compiti degli uffici: ciascun ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l’elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procederà all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative, in quanto tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo. L’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.

Scarica qui la circolare completa: Circolare ministeriale 43440 del 19 luglio 2023