Il Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, ha depositato lo scorso 29 dicembre 2022 una sentenza che riguarda il tema della riconoscibilità del valore abilitante di titoli conseguiti da italiani in Romania ai fini dell’insegnamento nel nostro Paese (il Nivel).

Il principio obbedisce alle previsioni contenute nella Direttiva 2005/36/CE che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi membri dell’Unione Europea, che è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché nella Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

I soggetti coinvolti sono stati il Consiglio di Stato e il TAR Lazio (che ha visto centinaia di sentenze, di cui si ricordano in particolare queste ultime cinque: n. 2565; n. 2570; n. 2571; n. 2576; n. 2582 con le quali il Ministero dell’Istruzione è stato condannato per “silenzio inadempimento”): “con le sentenze e le ordinanze ottenute si è giunti all’atteso riconoscimento che conferma in particolare la validità del titolo di sostegno conseguito all’estero indipendentemente dal conseguimento dell’abilitazione sulla materia ed il riconoscimento in Italia dello stesso”.

Il fenomeno ha assunto dimensioni importanti in quanto: “l’avviso MIUR del 2 aprile 2019 che ha posto in dubbio la validità dei titoli conseguiti in Romania si è basato su un equivoco, derivante da una inadeguata lettura della nota n. 40527 del 26 novembre 2018 del Ministero rumeno” facente parte del quadro normativo rumeno mutato (per evitare una prassi rumena contrastante con i principi del diritto europeo) già dal 2016.

La sentenza n. 22 sopra citata, risulta essere di grande rilevanza in quanto ha accolto la tesi difensiva proposta dal Collegio degli appellati, ristabilendo il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento previsti dall’art. 45 e 49 del Trattato fondativo dell’Unione Europea e palesando, come detto sopra, la piena valenza del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, equiparandolo a quello rilasciato al termine del TFA dalle università italiane: “In Italia l’insegnante di sostegno è un docente di classe a tutti gli effetti, previsto dalla l. n. 517 del 1977, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto cui è destinata la sua attività per attuare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni […] Tale figura deve perciò conseguire una “specializzazione specifica”, nel senso di acquisire una professionalità ulteriore, tenuto conto delle esigenze speciali degli studenti per i quali l’attuazione del diritto allo studio richiede più intense modalità di assistenza […] Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia.” (Pronuncia dell’Adunanza Plenaria).

Oggi, il Ministero appellante, dovrà: “dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” non potrà più rigettare “massivamente” le richieste di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi come la Romania, ma dovrà verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

L’art. 3 di tale ordinanza ha ribadito che per richiedere il certificato bisogna produrre copia del titolo di studio “sotteso” conseguito in Romania o “l’equivalenza dei diplomi, riguardante il riconoscimento del diploma di laurea triennale/laurea magistrale conseguito all’estero” (Adunanza Plenaria). “Anche ai cittadini italiani o dell’Unione, che abbiano superato tutte queste fasi (e, in particolare, il tirocinio pratico) e l’esame nazionale, è comunque consentito insegnare in Romania”, ha sottolineato la nota della Commissione europea del 29 marzo 2019.