Con la nota n. 4814 del 30 gennaio 2023, il Ministero ha fornito indicazioni operative in merito all'attuazione dell'articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le novità riguardano:

Pensione anticipata flessibile
In via sperimentale per l’anno 2023, possono conseguire il diritto a pensione anticipata coloro che raggiungono un’età anagrafica minima di almeno 62 anni e un’età contributiva di 41. Tale diritto potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Opzione donna
Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, maturano 60 anni di età anagrafica e 35 di contribuzione, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, optando per il calcolo contributivo, che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. soggetti che assistono il coniuge o un parente convivente di 1° grado con handicap in situazione di gravità;

  2. invalidi con riduzione delle capacità lavorative di almeno il 74%.

APE Social
Trattasi di una indennità corrisposta per 12 mensilità fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. I fruitori devono possedere un’età minima di 63 anni con una contribuzione di almeno 30 anni. Le categorie interessate sono:

  1. disoccupati che hanno terminato l’ammortizzatore sociale;

  2. soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado con handicap in situazione di gravità;

  3. invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%.

Per coloro che svolgono attività usuranti (per la scuola il problema riguarda i docenti dell’infanzia e della scuola primaria) i requisiti sono: 63 anni di età anagrafica e almeno 36 anni ci contribuzione.
Per accedere al trattamento pensionistico, tutti gli interessati dovranno presentare le dimissioni dal servizio entro il 28 di febbraio 2023 con il solito sistema Polis del Ministero dell’Istruzione.