Breve commento a Cassazione civile sez. lav., 29/12/2022, n.38100
Massima di riferimento
Secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato di derivazione comunitaria, il principio di non discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato prevede, a parità di condizioni di impiego, la piena equiparazione del trattamento retributivo e della conseguente ricostruzione di carriera agli effetti economici (così in applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999). In questa sede la Cassazione civile (con ordinanza n. 38100 del 29 dicembre 2022) ha inoltre ribadito che l’equiparazione, comprendente sia la retribuzione che la ricostruzione dell’anzianità servizio, deve essere calcolata al lordo, quindi senza alcuna detrazione di quanto percepito per indennità di ferie e disoccupazione.
La vicenda giudiziaria
La vicenda in questione risale alla richiesta di alcuni docenti con contratto a tempo determinato che avevano chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento sia dell’anzianità di servizio pre-ruolo, sia degli emolumenti arretrati non percepiti per conseguire l’adeguamento dell’attuale posizione stipendiale. A differenza del Tribunale di primo grado, che ha accolto la domanda sull’anzianità di servizio ma ha detratto le somme da loro percepite a titolo di ferie non godute, la Corte di appello ha detratto dagli emolumenti arretrati anche le indennità di disoccupazione percepite.
La questione è quindi giunta in Cassazione dove i ricorrenti hanno confutato la tesi dei giudici di appello, secondo cui il principio di non discriminazione «ha senso se applicato all’intero trattamento retributivo percepito dal lavoratore e non se applicato alle singole voci stipendiali», evidenziando come nella sentenza fosse stato annullato il vantaggio economico per mezzo della detrazione di emolumenti che, con detta anzianità, non avevano alcuna relazione.
Peraltro i ricorrenti ritenevano che la Direttiva menzionata non vieta che un lavoratore a tempo determinato possa godere di un trattamento favorevole rispetto a un lavoratore a tempo indeterminato, in particolare se si considera che le indennità per ferie non godute e di disoccupazione servivano a compensare i disagi dei colleghi non di ruolo rispetto a quelli di ruolo nei periodi durante i quali i primi erano privi di occupazione e non potevano godere di ferie. Inoltre la Corte di appello non avrebbe impropriamente dovuto qualificare l’indennità di disoccupazione come “condizione di impiego” né come “voce stipendiale” o parte del “trattamento retributivo”, così come sarebbe errato configurare l’indennità sostitutiva quale condizione di impiego.
La decisione
Secondo la Cassazione, il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla Direttiva europea, deve essere letto e interpretato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro. Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro.
Non trova fondamento quindi l’assunto della Corte di appello nel non considerare il solo rapporto di impegno e le differenze tra gli elementi retributivi percepiti dai docenti precari, estendendo elementi al di fuori del rapporto di lavoro. Le indennità di ferie sono rivolte a monetizzare il loro mancato godimento durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, le indennità di disoccupazione, invece, sono rivolte a consentire il sostentamento dell’ex dipendente che non riceve più la sua retribuzione al termine del contratto. In conclusione, dalla condanna nel corrispondere le differenze stipendiali, in base all’anzianità maturata dai docenti precari, non potranno essere detratte le indennità percepite a titolo di ferie non godute e di disoccupazione.