La L. 199 del 30/12/2022 ha modificato le condizioni dell'auto sorveglianza per i contatti stretti, riducendo a cinque (anziché dieci) i giorni in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti. Restano esclusi da tale obbligo: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con il loro utilizzo, coloro che devono comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso dei predetti dispositivi e i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio.
La L. 199 del 30/12/2022 ha di fatto abolito, durante l’auto sorveglianza, l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Pur tenendo conto della citata legge, in via prudenziale se ne raccomanda comunque l’esecuzione immediata, in accordo con quanto espresso dal Ministero della Salute nella circolare n. 51961 del 31/1272022.