Il rinnovo della polizza assicurativa scolastica è un onere a cui molti Istituti scolastici provvedono all’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico.
Il tema, nel corso degli anni, è divenuto progressivamente più complesso in virtù dell’introduzione costante di attività differenziate per cui la sola assicurazione obbligatoria, stipulata per Conto dello Stato dall’INAIL, risulta limitata rispetto alle reali necessità dell’Istituto scolastico.
Proprio la complessità insita nel problema, l’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 invita le stazioni appaltanti a dare: “[…]avvio alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.”Questo atteggiamento precauzionale, se da un lato consente alla Pubblica Amministrazione scolastica di limitare il problema delle gare deserte o scarsamente partecipate, dall’altro evita le problematiche connesse alle eventuali e fastidiose proroghe dei contratti in attesa dell’esecuzione della procedura selettiva.
La raccomandazione appare ancora più motivata alla luce dei costanti aggiornamenti normativi, compreso quello dei Contratti Pubblici e dei recenti avvenimenti legati alla pandemia da COVID-19 /SARS-CoV-2,che hanno reso il problema della polizza assicurativa integrativa ulteriormente più complesso ed hanno innalzato il livello dell’attenzione di tutti i comparti legati alla Pubblica Amministrazione, compreso quello scolastico.
Abbiamo accennato più sopra all’assicurazione obbligatoria stipulata, per conto dello stato, dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma, mentre il personale scolastico risulta in copertura assicurativa per tutte le attività, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione degli alunni della scuola dell’infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti solamente durante lo svolgimento di alcune attività.
In particolare, alla luce della Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003, in applicazione delle attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T.U., gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria sono assicurati per gli infortuni che si verificassero nel corso delle:
1. Esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniere effettuate con apparecchiature elettriche (cuffie, videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc.),
2. Esperienze di lavoro (alternanza, stage ecc.),
3. Esperienze tecnico-scientifiche (laboratorio)
4. Lo svolgimento di attività motoria (palestra)
Solo quando l'infortunio avviene nel corso delle attività sopra descritte e solo se supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e l’infortunato ha,conseguentemente,diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL.
In base al citato quadro normativo, quindi, in tutti gli altri casi non c'è copertura assicurativa INAIL.
Se, ad esempio, un alunno cadesse e subisse dei danni fisici durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto, oppure durante l’intervallo, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato.
Restano senza copertura,inoltre,le attività effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le gite di istruzione, qualora queste non rivestissero carattere di esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o la partecipazione a particolari eventi. Sono, inoltre, esclusi dalla copertura gli infortuni in itinere (tragitto casa scuola e viceversa).
In aggiunta, la tutela assicurativa prestata dall’INAIL non prevede il rimborso delle spese mediche, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e non, limitandosi quindi al risarcimento in caso di morte o di Invalidità Permanente, applicando, tuttavia, in quest’ultimo caso, una franchigia per i primi 6 punti.
Come è possibile constatare, la copertura assicurativa prestata dall’INAIL appare largamente insufficiente rispetto alle reali esigenze della scuola. Per questo motivo in alcune regioni (FVG, Lazio, Prov. Aut. Di Trento e Bolzano, Val d’Aosta) i singoli uffici scolastici hanno sottoscritto delle polizze locali per la copertura degli infortuni. Rileviamo tuttavia che anche in questo caso franchigie, scoperti, massimali e rimborsi sono spesso inadeguati. Anche in presenza di polizze “regionali” il MIUR, in più di un’occasione, ha invitato caldamente le scuole alla stipula di una copertura integrativa.
All’interno delle coperture fornite dalla polizza assicurativa scolastica, un ulteriore aspetto, degno di particolare attenzione, riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
La Responsabilità Civile, in diritto, è quell’articolato di norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a risarcire il costo di un danno e/o di un interesse ad un terzo, in ragione dell’obbligo riparatorio imposto al soggetto responsabile.
La Responsabilità Civile deriva, in via generale,dal Codice Civile,che obbliga chiunque arrechi un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno, Art. 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Non è un caso che la legge, al di fuori dell’ambito scolastico, alla luce dell’alta probabilità di frequenza dei sinistri, imponga l’obbligo di assicurazione ad alcune categorie specifiche come: l’auto (RCA), professionisti (avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, ecc.), come anche alle associazioni di volontariato.
È bene ancora evidenziare che, a livello scolastico, non sono comunque attive polizze di carattere nazionale e/o locale per casi di Responsabilità Civile.
Oltre alla tutela della Responsabilità Civile generale,limitata alle attività di carattere scolastico o didattico esistono altre polizze di Responsabilità Civile legate direttamente o indirettamente alla scuola, come quelle legate al possesso di mezzi di trasporto propri (auto, bus, minibus, macchine agricole, ecc.), alla conduzione dei fabbricati, oppure alla Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativo Contabile dei Dirigenti e dei Direttori S.G.A.
Queste coperture, tuttavia, non rientrano tra quelle previste nella “classica” polizza scolastica.
Ferma restando l’opportunità della copertura dei rischi relativi alla Responsabilità Civile ed agli Infortuni, i maggiori player assicurativi del mercato scolastico, di norma, offrono almeno un paio di ulteriori coperture: Assistenza e Tutela Legale.
La polizza assicurativa, per il ramo Assistenza, nelle scuole, prevede coperture specifiche in occasione degli spostamenti legati ai Viaggi di Istruzione o alle uscite didattiche.
La garanzia copre eventi come l’annullamento del viaggio, lo smarrimento del bagaglio o i servizi di prima assistenza, le spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia quando l’assicurato si trova in viaggio, il rientro per malattia, infortunio o decesso o il viaggio di familiare a seguito di ricovero che richieda assistenza, ma anche il rientro anticipato per decesso di un familiare.
Si tratta di una varietà di aspetti che, tuttavia, non riguardano solo i viaggi di istruzione, ma, spesso, anche la prima assistenza all’interno dell’Istituto scolastico: la scuola, infatti, può attivare la Centrale Operativa per una pluralità di servizi.
Questa garanzia, se attivata, sostituisce le polizze normalmente offerte dall’Agenzia di Viaggio o dal Tour Operator, buona norma, quindi, è conoscere correttamente i livelli di copertura al fine di non sottoscrivere, inutilmente, polizze analoghe.
Anche in questo caso, tuttavia, è bene individuare i servizi realmente necessari in relazione alla tipologia di Istituto. Istituti superiori che organizzano stage di formazione, anche di durata semestrale, all’estero, spesso fuori dall’UE, hanno certamente esigenze e necessità di copertura molto differenti rispetto ad un Istituto Comprensivo, i cui alunni viaggiano solo sul territorio nazionale o quelli di una Direzione Didattica, che organizza spostamenti solo in provincia o al massimo in regione.
Circa il ramo di Tutela Legale, occorre innanzitutto ricordare che, come accade per tutta la Pubblica Amministrazione, anche in ambito scolastico l’Avvocatura dello stato presta la propria attività di difesa tecnica senza alcun onere economico a carico dell’amministrazione e dei suoi dipendenti. Conformemente l’Avvocatura di stato può operare in veste attiva in quanto titolare di diritti non soddisfatti.
Il ramo di Tutela Legale potrebbe quindi sembrare inutile o incongruo, tuttavia, occorre ricordare che la “platea” dei soggetti assicurati è molto ampia e, di norma, ricomprende anche tutta una serie di soggetti non “dipendenti” dall’amministrazione scolastica (es.: gli studenti, famiglie, altri collaboratori) estendendo anche a queste figure le prestazioni di Tutela Legale.
Inoltre, può capitare che i ruoli apicali dell’Amministrazione scolastica siano coinvolti in ambiti di responsabilità di carattere personale (civile e/o penale) che esulano dalle prestazioni fornite dall’Avvocatura di Stato. L’elenco è molto esteso e va dalla difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, alla difesa penale per reati colposi in relazione alla Privacy, alle spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato. La casistica è veramente molto ampia, conviene, quindi, prendersi qualche minuto e leggere con attenzione le clausole contenute nel testo della polizza.
Inoltre, la garanzia consente di accedere alla Consulenza Giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
In conclusione, appare evidente come per la scuola sia sempre auspicabile ricorrere a contratti di servizi assicurativi scolastici dopo aver adeguatamente valutato a quali rischi concreti è esposto l'Istituto e quali coperture risultano più adeguate a garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale.