L'ordinamento dei Conservatori di musica disciplinato dal R.D. 11 dicembre 1930 n° 1945 - richiamato dalla ricorrente stessa e tuttora in vigore per espressa previsione dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 - all'art.1 prevede che l'insegnamento è impartito in singole scuole (o classi), fra le quali vengono tenute ben distinte quella di Viola (F370) e quella di Violino (F390), cui corrispondono diversi programmi di studio, mentre laddove ha voluto accorpare l’insegnamento delle singole discipline lo ha fatto espressamente, come nel caso della scuola di “tromba e trombone”, il che esclude che la distinzione ovvero l’accorpamento degli insegnamenti dei singoli strumenti sia fondata sul mero requisito dimensionale dello strumento. Pertanto, la scelta, nel caso di specie, dell’amministrazione di escludere la ricorrente dalla graduatoria di istituto per l’insegnamento dello strumento musicale “Violino” appare, alla luce dello specifico titolo accademico conseguito dalla ricorrente, ragionevole in quanto il predetto titolo, conseguito a seguito di un ben specifico corso di studi, è ontologicamente destinato all’insegnamento della viola, e tale strumento non può assimilarsi, per il solo fatto di appartenere alla famiglia degli strumenti a corda, al violino, diversamente dovendosi ritenere inutile e immotivata la predisposizione di programmi di insegnamento diversi nonché differenti titoli di abilitazione.
Tribunale - Trapani, 25/05/2018,