È inammissibile il ricorso ove la ricorrente non possa vantare alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere l’annullamento di un atto ampliativo della sua sfera giuridica, quale è quello impugnato.

La richiesta di risarcimento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni fatte
valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile, costituisce una fattispecie
sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
Di conseguenza, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi
iuris tantum in esclusiva in relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, in ossequio dell'art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. Occorre verificare, quindi, la sussistenza tanto della prova del danno e del suo ammontare, l'ingiustizia dello stesso, il nesso causale (presupposti di carattere oggettivo) quanto della prova del dolo o colpa del danneggiarne (presupposti di carattere soggettivo).

Ai fini della sussistenza di una responsabilità della P.A. causativa del danno da ritardo, la valutazione dell’elemento della colpa non può essere affidata al dato oggettivo del procrastinarsi dell’adozione del provvedimento finale, bensì alla dimostrazione che la P.A. abbia agito con dolo o colpa grave, di guisa che il difettoso funzionamento dell’apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente o ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all'art. 97 Cosi, (nel caso di specie, oltre a non ravvisarsi alcun difettoso
funzionamento dell’apparato pubblico, è emerso anche che il danno di cui è stato chiesto il risarcimento non potesse porre in correlazione diretta con i tempi di espletamento del procedimento amministrativo di competenza comunale)
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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n. 129 - Sez. I — 11 marzo 2015