L’esercizio del potere decisionale del Consiglio di Istituto in ordine alla variazione della calendarizzazione delle lezioni non è vincolato dal previo assenso della maggioranza dei genitori (cfr. T.AR. Veneto, sez. I. 2 agosto 2018, n. 842) e pertanto non integra una violazione dei diritti partecipativi delle famiglie degli alunni la modifica del PTOF assunta dal Consiglio di istituto a maggioranza avendone la competenza e assumendosi la rappresentanza le famiglie degli alunni per il tramite dei componenti che esse hanno eletto.
In tal senso le modalità di conduzione del sondaggio che coinvolga i genitori degli alunni delle classi già a “settimana corta” non possono essere ritenersi rilevanti, trattandosi solo di una delle plurime modalità di coinvolgimento delle famiglie.
Non sussiste alcun legittimo affidamento al mantenimento dell’orario “a sei giorni” per tutto il percorso scolastico, pertanto l’istituzione scolastica non ha l’onere di motivare le eventuali modificazioni in tal senso. Per di più in materia di programmazione scolastica, gli atti di pianificazione (qual è il piano triennale dell’offerta formativa) costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, con la conseguenza che l'obbligo di motivare le scelte pianificatorie ivi espresse è adeguatamente e sufficientemente soddisfatto con l'indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla redazione degli stessi (cfr. T.AR. Veneto, sez. I. 2 agosto 2018, n. 842 e T.A.R. Salerno, sez. II. 13 luglio 2017, n. 1175).
Tar Veneto, 25 marzo 2024, n. 268