Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica costituisce atto dovuto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria in assenza del requisito della regolarità contributiva da valutarsi con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. È quindi irrilevante la regolarizzazione successiva della posizione contributiva, così come la compensazione legale con crediti erariali.
L'inadempimento degli obblighi contributivi, come pure il semplice ritardo, costituiscono grave violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ed impediscono fa partecipazione all'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Lo stato di definitivo accertamento delle violazioni alle norme in materia di contributi si rinviene in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi e giudiziali, né del termine per esperirli
Con la richiamata sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che il momento in cui deve essere effettuata verifica del possesso requisito contributivo è quello della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato la regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara deve essere assicurata anche nei momenti successivi alla presentazione dell'offerta e, anzi, deve sussistere fino al momento della definitiva aggiudicazione, attesa l'esigenza della stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa. Si tratta di regole a carattere imperativo ed inderogabile, tanto è vero che in assenza di previsione nel bando della necessità di presentazione del certificato di regolarità contributiva (DURC), il bando si intende ex lege integrato dalla prescrizione di tale obbligo. Costituisce conseguenza di questi principi l'irrilevanza di una regolarizzazione o l'adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quando anche lo stesso sia ricondotto retroattivamente, quanto alla sua efficacia, al momento della scadenza del termine per il pagamento. Ammettere la regolarizzazione ex post di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando, comporta di fatto la violazione della regola della par candido tra i concorrenti.
( Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).