Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica costituisce atto dovuto la revoca dell'aggiudica­zione provvisoria in assenza del requisito della regolarità contributiva da valutarsi con riferi­mento al momento ultimo previsto per la pre­sentazione delle offerte. È quindi irrilevante la regolarizzazione suc­cessiva della posizione contributiva, così co­me la compensazione legale con crediti era­riali.

L'inadempimento degli obblighi contributivi, come pure il semplice ritardo, costituiscono grave violazione alle norme in materia di con­tributi previdenziali ed assistenziali ed impedi­scono fa partecipazione all'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Lo stato di definitivo accertamento delle viola­zioni alle norme in materia di contributi si rin­viene in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi e giudi­ziali, né del termine per esperirli

Con la richiamata sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che il momento in cui deve essere effettuata verifica del possesso requisito contributi­vo è quello della data di scadenza del termine per la presentazione delle of­ferte. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato la regolarità contributiva e fi­scale delle imprese partecipanti alla gara deve essere assicurata anche nei momenti successivi alla pre­sentazione dell'offer­ta e, anzi, deve sussistere fino al mo­mento della definitiva aggiudicazione, attesa l'esigenza della stazione appal­tante di verificare l'affidabilità del sog­getto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa. Si tratta di regole a carattere imperativo ed inde­rogabile, tanto è vero che in assenza di previsio­ne nel bando della necessità di presentazione del certificato di regolarità contributiva (DURC), il bando si intende ex lege integrato dalla prescrizione di tale obbligo. Costituisce conseguenza di questi principi l'irrilevanza di una regolarizzazione o l'adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quando anche lo stesso sia ricondotto retroattivamente, quanto alla sua efficacia, al momento della sca­denza del termine per il pagamento. Ammettere la regolarizzazione ex post di un sog­getto non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando, comporta di fatto la viola­zione della regola della par candido tra i concor­renti.

( Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).