Nel procedimento riguardante l'aggiudicazione definitiva (nella specie: del servizio di tesoreria), allorché la Commissione di gara, pur disponendo l'aggiudicazione provvisoria a favore di uno dei concorrenti abbia peraltro deciso di demandare al Responsabile dell'Area affari generali e finanziari del Comune, in quanto organo che ha predisposto gli atti di gara, ogni decisione sui dubbi interpretativi insorti in ordine al criterio di aggiudicazione, ciò non determina l'abdicazione, da parte della Commissione medesima, dalla propria incombenza istituzionale di interpretare e di applicare i criteri di valutazione delle offerte stabiliti dalla lex specialis della gara: non sussiste alcuna abdicazione da parte della Commissione di gara in ordine alle proprie incombenze, posto che è l'Amministrazione aggiudicatrice che approva, ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.lg. n. 163 del2009, l'operato della Commissione stessa (nella specie la Commissione aveva disposto una prima aggiudicazione provvisoria segnalando contestualmente il problema ermeneutico insorto, per poi provvedere alla nuova valutazione allorquando l'Amministrazione ha reputato di non approvare gli atti di gara disponendone il parziale rinnovo).

Tar veneto 493 - Sez. 1 — 19 febbraio 2010