E doverosa l’esclusione dalle gare qualora un medesimo operatore economico presenti due offerte nella medesima gara per violazione della regola dell’unicità dell’offerta.
Infatti un tale comportamento è in violazione dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.
Giacché la norma su richiamata è posta, evidentemente, a presidio della serietà dell’offerta, che deve essere tenuta ferma per una dato periodo di tempo, non è data neppure alla stazione appaltante la possibilità di “scegliere” quale delle due offerte ammettere in gara, specie in relazione alle possibili pretermissioni della posizione in graduatoria dei controinteressati a seconda della “scelta” dell’una o dell’altra offerta riconducibile al medesimo concorrente: sicchè la violazione del divieto deve necessariamente comportare l’esclusione di chi l’abbia violato.
Tar Lazio, sez III, 11 maggio 2018, n. 4264