La stazione appaltante che non ritenga il precedente dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, specie in presenza di episodi aventi una rilevanza tale da richiedere che vengano esternate le specifiche ragioni per le quali l’impresa sia stata comunque ritenuta affidabile, in conformità alle su indicate coordinate ermeneutiche è stato affermato che «la stazione appaltante ha il dovere di motivare adeguatamente le ragioni per le quali, pur a fronte di una intensa anticoncorrenziale accertata e presupposta da un atto sanzionarono dell’Autorità ritenga comunque affidabile l'operatore economico e dunque lo ammetta alla procedura .
Consiglio di Stato Sez. V del 5 dicembre 2022, n.10607