Per il personale della scuola, la L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2 - che prevedono, rispettivamente, la supplenza annuale e temporanea del personale docente e (per il richiamo operato dal successivo comma 11 dello stesso art. 4) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) - si riferiscono ai soli posti vacanti e non vacanti ma disponibili di fatto, che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero. Invece, per i posti non previsti in pianta organica, perché individuati dagli organi dell'Istituto scolastico all'inizio di ciascun anno scolastico in considerazione degli iscritti, si applica l'art. 4, comma 3, della stessa legge, che disciplina la supplenza temporanea. Conseguentemente, quando i posti dell'organico di diritto sono occupati dai rispettivi titolari e, quindi, non presentano scoperture, la supplenza “temporanea” è conferita, come stabilito dal citato art. 4, comma 3, “fino al termine delle attività didattiche”.
Corte appello sez. lav. - Milano, 30/11/2018, n. 1549