II datore di lavoro può consentire l'accesso ai dati personali riguardanti un dipendente quan­do, rispetto all'interesse alla riservatezza del lavoratore, possa ritenersi prevalente altro inte­resse dei terzi che abbiano chiesto accesso a quei dati.

Infatti la comunicazione dei dati per­sonali relativi a un soggetto non realizza auto­maticamente una violazione della legge, ma impone un giudizio di comparazione degli inte­ressi in gioco.

Il datore di lavoro può diffondere i dati personali riguardanti un dipendente quando, rispetto al suo interesse alla riservatezza, possa ritenersi preva­lente altro interesse dei terzi che abbiano chiesto accesso a quei dati. È dunque aperta una nuova via al diritto di accesso, a svantaggio della tutela della riservatezza.

Corte di Cassazione, sez. Lav. 30/6/2009, n. 15327