II datore di lavoro può consentire l'accesso ai dati personali riguardanti un dipendente quando, rispetto all'interesse alla riservatezza del lavoratore, possa ritenersi prevalente altro interesse dei terzi che abbiano chiesto accesso a quei dati.
Infatti la comunicazione dei dati personali relativi a un soggetto non realizza automaticamente una violazione della legge, ma impone un giudizio di comparazione degli interessi in gioco.
Il datore di lavoro può diffondere i dati personali riguardanti un dipendente quando, rispetto al suo interesse alla riservatezza, possa ritenersi prevalente altro interesse dei terzi che abbiano chiesto accesso a quei dati. È dunque aperta una nuova via al diritto di accesso, a svantaggio della tutela della riservatezza.
Corte di Cassazione, sez. Lav. 30/6/2009, n. 15327