Nel caso in cui la parte ricorrente abbia introdotto in giudizio, con il rito speciale del silenzio rifiuto, una duplice istanza, la prima concernente la declaratoria dell'illegittimità del comportamento inerte asseritamente serbato dall'Amministrazione su una sua richiesta, la seconda intesa ad ottenere una pronuncia giudiziale che ordini all’amministrazione di accoglierla, la prima domanda è fondata e meritevole di accoglimento, poiché ai sensi dell'art. 2, legge 7 agosto 1990 n. 241 l'Amministrazione ha il dovere di definire con un provvedimento espresso l'istanza del privato, la seconda invece è inammissibile atteso che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'accogliere o non detta istanza.
Tar Piemonte, sez. I, 22 ottobre 2010, n. 3735










