Il  mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del termine fissato dall'art. 2 comma 2, della legge  17 agosto 1990 n. 241 non produce l'illegittimità del provvedimento tardivo, trattandosi di termine che, non essendo indicato come perentorio, ha funzione solo acceleratoria, cosicché il ritardo nel!'adottare il provvedimento non comporta decadenza della potestà amministrativa, né illegittimità del provvedimento conclusivo.

 

Consiglio di Stato, n. 3172, 10 giugno 2014