La Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’Ordinanza n. 12262 del 09/05/2023 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai docenti di religione cattolica a tempo determinato i cui contratti si sono protratti per oltre 3 annualità.

Il Ministero ha proposto appello avverso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva confermato una precedente sentenza del Tribunale di Enna che a sua volta aveva riconosciuto il diritto al risarcimento nella misura di 5 mensilità di retribuzione ai ricorrenti – docenti di religione cattolica a tempo determinato.

Il motivo con il quale il Ministero ha proposto appello alla Corte di Cassazione sta nel fatto che i contratti d’assunzione dei docenti di religione cattolica hanno caratteristiche peculiari per cui non possono essere estesi i medesimi principi di legittimità previsti per i docenti delle materie curriculari.

Il Ministero sostiene che il fabbisogno di personale da utilizzare come docenti di religione cattolica è legato a molteplici variabili e ciò giustifica la previsione del 30% dei posti da coprire con contratti a tempo determinato – la legge n. 186 del 18/07/2003 stabilisce che la dotazione organica dei ruoli dei docenti d religione cattolica è determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.

La Corte di Cassazione ha già con precedenti decisioni riconosciuto che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".

Viene, quindi riconosciuto il diritto al risarcimento e non viene riconosciuto il diritto alla trasformazione a rapporti a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto sopra la Corte di Cassazione ritiene che la decisione della Corte Territoriale sia coerente con i principi sopra riportati, pertanto rigetta il ricorso del Ministero, confermando la decisione della Corte d’appello e condanna lo stesso Ministero ala pagamento delle spese di giudizio di legittimità

La considerazione che scaturisce dall’ordinanza della Corte di Cassazione è che in assenza di indizione del concorso triennale vi sia abuso dell’utilizzazione dei contratti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre anni dei docenti di religione per cui è legittimo riconoscere il risarcimento del danno. 

Art. 2 legge 186/2003-(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

Luciana Petrucci Ciaschini, Amministrare la scuola n. 5