Il Consiglio di Stato si è espresso sulla regola prevista dall’art. 1227, secondo comma del codice civile della non risarcibilità dei danni evitabili e, quindi, l’incidenza dell’interruzione del nesso causale, tra la conclusione del procedimento ritenuta non tempestiva e il danno lamentato, determinato dal comportamento del presunto danneggiato. Tale regola era stata già riconosciuta come operante nella giurisprudenza amministrativa anche prima che venisse chiaramente sancita dall’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, atteso che il comportamento del danneggiato può determinare un effetto eziologico nella produzione di un danno sino a recidere tale nesso se il danno era evitabile (fermo restando, naturalmente, l’onere del privato di fornire la prova dell’elemento soggettivo della colpa ai fini dell’imputabilità del ritardo).

Consiglio di Stato Sez. IV sentenza del 21.4.2021