In assenza di qualsiasi previsione normativa che configuri l'equipollenza del servizio di insegnamento musicale reso nella scuola elementare per ciechi e nelle scuole medie, non può ritenersi che tale equipollenza sia il logicamente necessario portato della previsione di titoli corrispondenti per l'esercizio dell'insegnamento nelle due scuole, pur di livello diverso. Essendo pacifico che l'esperienza professionale maturata in una scuola elementare ordinaria non è equiparabile a quella maturata in una scuola media, il solo elemento degli studi compiuti prima del servizio e che costituiscono requisito per l'attribuzione dell'incarico di insegnamento nella scuola elementare per ciechi non rende logicamente necessaria la predicata equiparazione al servizio reso nella scuola media, che rimane un'opzione plausibile nell'ambito di una questione opinabile, suscettibile di soluzioni diverse, venate di discrezionalità.
CONSIGLIO DI STATO N. 4095 - Sez. VI — 6 agosto 2013