L'o.m. n. 153 del 15 giugno 1999, nella parte in cui stabilisce che i servizi di insegnamento della religione cattolica non sono utili ai fini della maturazione del requisito di anzianità didattica prescritto per l'ammissione alla sessione di abilitazione è conforme al dettato legislativo di cui all'art. 2 comma 4, I. n. 124 del 1999 e non incorre nei denunciati profili di incostituzionalità per violazione degli arti. 3 e 97 Cosi. Di conseguenza, il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole statali, il cui contenuto è vincolato alla disciplina sui requisiti di ammissione dettata dalla predetta ordinanza, si sottrae ad ogni vizio di invalidità in via derivata.
TAR Lazio n. 6636 - Sez. IlI bis — 22 luglio 2011