La Corte Costituzionale lo scorso 1° febbraio 2022 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 731 del codice penale nella parte in cui punisce l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire ai minori l'istruzione elementare e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore.
È stato quindi sollecitato un intervento additivo in malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione di una previsione incriminatrice, ma non sono consentite, in tale materia, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Nella fattispecie, non si è al cospetto di alcuna delle specifiche ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale considera ammissibile il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem: non si versa, cioè, in un caso in cui sono da applicare norme di ingiustificato favore, riguardo a soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, né si è in presenza di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora della violazione di obblighi di matrice sovranazionale.