Nell'ipotesi di non ammissione di un alunno alla classe successiva, è da escludere eccesso di potere per disparità di trattamento (ad esempio, per il fatto che altri alunni, versanti in situazioni analoghe, sarebbero stati promossi) in quanto si verte in materia di valutazione della complessiva personalità del soggetto e, quindi, qualunque raffronto — avvenendo fra situa­zioni non omogenee, anche se i voti fossero uguali — non può assumere alcun valore dimostrativo della eventuale disparità potendo essere diversa la risposta di due soggetti all'impegno scolastico.

Consiglio di Stato 15 luglio 2002 —882