Agli allievi dei conservatori di musica vanno applicate le disposizioni disciplinari relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore di cui al d.P.R. 24 giugno 1998, n.249 («Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria »), emanato in attuazione dell’art. 328, comma 1, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 (« Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »). Tra le sanzioni disciplinari previste da detto regolamento non figura la sanzione automatica della radiazione dai registri d’iscrizione — vale a dire, una sanzione a effetto senz 'altro illimitato nel tempo e senza indagine né valutazione in concreto circa le ragioni che hanno condotto lo studente alla mancanza — ma soltanto sanzioni temporanee, proporzionate e graduali che comprendono l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi dì tempo non superiori a quindici giorni, superiori a quindici giorni, o solo nei casi più gravi di recidiva, di violenza grave o di allarme sociale, l'allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studio o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento sino al termine dell’anno scolastico.
CONSIGLIO DI STATO n . 629 - Sez. VI — 9 febbraio 2015