Il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza scolastica, con la precisazione, però, che la partecipazione dell'alunno portatore di handicap al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato. Pertanto, il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno « in deroga » non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale.

TAR CAMPANIA N. 4519 - Sez. VIII — 9 novembre 2013