Nel disegno legislativo, la redazione del Piano Educativo Personalizzato si palesa centrale rispetto al progetto educativo cui il minore disabile ha diritto, in quanto consente dì perseguire le possibilità di recupero e di sviluppare le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. La redazione del piano individualizzato, pertanto, è parte integrante del diritto alle prestazioni di sostegno, di cui il minore interessato deve fruire.

La determinazione delle ore di sostegno anche per gli anni futuri è subordinata alla predisposizione ed attuazione, anno per anno, del piano educativo individualizzato relativo al minore interessato, stante la natura « dinamica » del dimensionamento della prestazione di sostegno, che deve essere correlata all'andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, per cui la relativa pretesa è infondata.

La richiesta di risarcimento del danno (esistenziale) per il ritardo nell'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica di un alunno disabile non può prescindere dall'onere del danneggiato df specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l'esistenza e l'entità del danno, per cui, in mancanza di assolvimento di detto onere, la domanda deve essere respinta, in quanto carente sul piano probatorio .

TAR CAMPANIA decisione del 17-2-2010, n.967