Intervenuta la stabilizzazione della lavoratrice appellata quale docente della scuola primaria, la trasformazione del rapporto non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell'anzianità pre -ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse. Al contrario il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definita assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione docente svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
Corte appello sez. lav. - Roma, 09/02/2018, n. 482