L'art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, nello stabilire che all'atto della loro immissione in ruolo i professori associati avevano il diritto di aver riconosciuti i servizi prestati in precedenti attività professionali, ha ritenuto d'individuare dette figure professionali tramite il rinvio ad un'altra norma e precisamente all'un. 7 della legge n. 28 del 1980, senza, tuttavia, far riferimento a limitazioni di carattere temporale riguardo alla durata o all'epoca in cui il servizio era stato prestato. Dall'interpretazione letterale dell'ari. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 emerge, in altri termini, che detta disposizione si è limitata a individuare, tramite una norma di rinvio, le figure professionali per cui i professori associati all'atto della conferma o della nomina in ruolo, potevano chiedere il riconoscimento dei servizi precedentemente prestati, senza che ciò comportasse limitazioni di carattere temporale nella percezione dei benefici. Infatti, sul piano logico e giuridico non si ravvisano ragioni che possono giustificare una diversificazione temporale nel riconoscimento dei servizi pregressi prestati in qualità di borsista prima dell'anno accademico 1973/1974 e di quelli prestati successivamente a tale data né motivazioni che possono far ritenere corretto un « rinvio » che esorbiti dalla mera individuazione delle figure di riferimento ai fini del riconoscimento del servizio prestato in una di esse.

Consiglio di Stato n. 42 - Sez. VI — 9 gennaio 2013