II licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art 7 della legge n. 300/1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa.
Corte di Cassazione, sez. lav. , del 17 marzo 2010, n. 64379