È illegittimo il provvedimento che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova ove dell'inizio del relativo provvedimento non sia stata data previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'ari. 7,1. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che la valutazione del periodo di prova è atto caratterizzato da ampia discrezionalità al quale va riconnesso l'apporto collaborativo del destinatario, che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, permettendogli un efficace tutela delle proprie ragioni con la produzione di elementi li conoscenza utili per l'adozione di un atto che incide in modo lesivo sulla propria sfera maidica.
Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011, n. 5976