La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di inidoneità alle mansioni assegnate, il lavoratore ha il diritto di chiedere l’assegnazione a mansioni compatibili ma nel contempo ha l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari.

L'assegnazione del lavoratore a mansioni che egli afferma incompatibili col suo stato di salute può consentirgli di chiedere al datore di lavoro la ricon­duzione a mansioni compatibili ma non gli permette di rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici, cosi esponendo il datore a pericolo di responsabilità ex articolo 2087 c.c. Il rifiuto da facoltà al datore di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell'ar­ticolo 1460 c.c., alla condizione della sottoposizione del lavoratore ad accertamento sanitario, onde evita­re il licenziamento.

Il lavoratore era stato assunto attraverso il collocamento obbligatorio e, benché assegna­to a mansione astrattamente compatibile con la sua in­fermità, aveva lamentato difficoltà di esecuzione, per­tanto il datore di lavoro lo aveva invitato a sottoporsi ai controlli sanitari onde individuare altre mansioni com­patibili col suo stato di salute. Il dipendente, tuttavia, inizialmente non aveva risposto ai numerosi inviti del datore, per poi rifiutarsi espressamente di sottoporsi agli accertamenti, invocando la tutela della privacy. Di conseguenza è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di sospen­sione della retribuzione ritenuto legittimo dalla Corte..

La Suprema Corte precisa, poi, che, in tali fattispecie è rimessa al lavorato­re la scelta se collaborare alla causa del contratto di la­voro, sottoponendosi agli accertamenti necessari all'in­dividuazione di un'attività compatibile con il suo stato di salute, ovvero se recedere dal rapporto.

Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 2015, n. 8300