Secondo la Corte di Cassazione, premesso che l'art. 175  del d.lgs. n. 81/2008 ri­conosce il diritto del lavoratore il quale svolga man­sioni comportanti l'uso del videoterminale per alme­no quattro ore consecutive ad una interruzione me­diante "pausa" o "cambiamento di attività", la previ­sta interruzione può ritenersi integrata nel caso in cui il lavoratore sia adibito allo svolgimento di attivi­tà amministrative c.d. di back office, in luogo delle pause, che comportino un cambiamento di attività tale da escludere comunque l'uso continuativo del vi­deoterminale.

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione sindacale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzio­ne , il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Nella specie la Corte ha accertato che non possa ravvisarsi la continuità della applicazione al videoterminale e che, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività amministrativa nella stessa giornata - consistente nell'esame e risoluzione di pratiche e richieste che pervenivano in forma cartacea dalla clientela e che non implicavano dialogo diretto in linea con l'utente  - comportava un cambiamento di attività comunque idoneo a consentire un'in­terruzione della applicazione al videoterminale così co­me previsto per legge.

Cassazione civile, sez. lav., 11 febbraio 2015, n. 2679