Secondo la Corte di Cassazione, premesso che l'art. 175 del d.lgs. n. 81/2008 riconosce il diritto del lavoratore il quale svolga mansioni comportanti l'uso del videoterminale per almeno quattro ore consecutive ad una interruzione mediante "pausa" o "cambiamento di attività", la prevista interruzione può ritenersi integrata nel caso in cui il lavoratore sia adibito allo svolgimento di attività amministrative c.d. di back office, in luogo delle pause, che comportino un cambiamento di attività tale da escludere comunque l'uso continuativo del videoterminale.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione sindacale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione , il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Nella specie la Corte ha accertato che non possa ravvisarsi la continuità della applicazione al videoterminale e che, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività amministrativa nella stessa giornata - consistente nell'esame e risoluzione di pratiche e richieste che pervenivano in forma cartacea dalla clientela e che non implicavano dialogo diretto in linea con l'utente - comportava un cambiamento di attività comunque idoneo a consentire un'interruzione della applicazione al videoterminale così come previsto per legge.
Cassazione civile, sez. lav., 11 febbraio 2015, n. 2679