Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti al­la qualifica può chiedere giudizialmente la ricondu­zione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamen­te, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le dispo­sizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'im­prenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tan­to grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo.

Cassazione civile, sez. lav., 5 maggio 2016, n. 9060