La decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione va fissata al momento
dell’inizio della sospensione cautelare. Tale principio si fonda sulla lettera e sulla
ratio degli
arti. 85, 91 e 92, T.U. n. 3 del 1957, poiché la ricostruzione della carriera è prevista per i casi
contemplati dagli arti. 91 e 92 del Testo Unico e non ha luogo nel ben diverso caso in cui il
procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione, poiché opera
il principio di non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al
dipendente che legittimamente sia stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio; il
provvedimento di sospensione dal servizio
per la sua natura cautelare e non sanzionatoria
produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la naturale retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione).

Consiglio di Stato Sez. VI - n. 2916 -—13 maggio 2011