Con la sentenza della Corte di Appello di Torino, si conferma il diritto della riduzione dell'orario lavorativo settimanale per il personale ATA consolidando quanto già stabilito. Il caso è quello di una collaboratrice scolastica di una scuola primaria del capoluogo piemontese che con la sentenza è riuscita ad avere applicato l'art. 55 del CCNL 2006-2009. La collaboratrice scolastica aveva infatti tutti i requisiti necessari per accedere alla riduzione dell'orario lavorativo: aveva lavorato dal 2020-2021 al 2023-2024 articolando il suo orario su più turni, dalle 6:48 alle 14:00 e dalle 11:48 alle 16:00, inoltre per almeno tre giorni a settimana garantiva servizio della scuola superiore alle 10 ore giornaliere.

La lavoratrice è stata inoltre risarcita dell'indennità sostitutiva per le ore non fruite e al rimborso delle spese legali.

Cosa indica come requisiti l'art. 55 del CCNL 2006-2009: ART.55 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.