La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23885 del 01/08/2022 ha ritenuto legittimo il provvedi mento di decadenza dall’impiego di un docente che dopo essere sta to immesso in ruolo ha chiesto il differimento della presa di servizio per un contratto di ricerca presso l’Università. Il fatto Il docente in questione aveva ottenuto la nomina in ruolo nella scuola ed aveva richiesto il diffe rimento dell’assunzione in servi zio per un contratto di ricerca con l’Università già in atto al momento dell’immissione in ruolo e l’Ammi nistrazione aveva concesso detto differimento. L’anno scolastico successivo il docente ha nuovamente richiesto il differimento dell’assunzione in servizio e l’Amministrazione ha negato detto differimento in quan to il rapporto con l’Università in atto al momento della nomina in ruolo era scaduto e lo stesso aveva stipulato un nuovo contratto di ri cerca. La decisione della Corte di Cassazione Secondo quanto previsto dall’art. 436 del decreto legislativo 297/1994, dal D.P.R. n. 3 del 1957 e dal D.P.R. 497 del 1994 l’Amministrazione ha il diritto di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo per la richiesta del differi mento dell’assunzione in servizio per cui l’accoglimento della stessa richiesta non è un diritto incondi zionato. Per l’amministrazione è preva lente la tutela degli interessi pub blici per cui diventano recessivi quelli personali. In altre parole l’interesse perso nale non può essere prevalente ri spetto a quelli generali per cui una persona immessa in ruolo deve assumere servizio entro il termine f issato. La Corte d’appello aveva già precisato che la prima autorizza zione era stata correttamente con cessa per un assegno di ricerca già in essere prima dell’individuazione del diritto alla nomina in ruolo per consentire la conclusione del per corso formativo già intrapreso. La seconda richiesta di differi mento dell’assunzione in servizio è stata parimenti correttamente non accettata in quanto l’Ammini strazione ha ritenuto prevalente la salvaguardia della scuola ed assicu rare la copertura dei posti vacanti rispetto alle esigenze dell’interes sato. Per tutte le motivazioni sinteti camente sopra esposte la Corte di Cassazione conferma la legittimità del provvedimento di decadenza dalla nomina per mancata assun zione in servizio dell’interessato.Art. 436 Decreto legislativo n. 297 del 1994 1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limi ti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L’assegnazione della sede è disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. Nel caso di mancata ac cettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazio ne condizionata, l’interessato de cade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 3. Il personale, che ha accet tato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assun zione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupa to è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal pre sente testo unico. 4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.