Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare, in concreto, il diritto di difesa.
La Suprema Corte ha anzitutto ricordato che lo scopo della contestazione disciplinare è quello di consentire al lavoratore la sua immediata difesa. Nella stessa devono pertanto essere fomite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2015 cod. civ. La contestazione disciplinare deve, infatti, contenere l'esposizione dei fatti e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto alla base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito il cui apprezzamento, se correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (in questo senso, ex pluribus, Cass. n. 619/2017, Cass. n. 6898/2016, Cass. n. 20319/2015, Cass. n. 10662/2014 e Cass. n. 18279/2010).
Rispetto alla fattispecie oggetto di contestazione disciplinare i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i principi appena esposti.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'omessa indicazione nella lettera di contestazione disciplinare dei nominativi delle colleghe di lavoro molestate dal dipendente non aveva pregiudicato, in concreto, il diritto di difesa del lavoratore, poiché la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante era stata sufficientemente delineata, così come risultava chiaro il contesto entro cui si erano svolti i fatti oggetto di contestazione disciplinare, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa del lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 20 marzo 2018, n. 6889