Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice deve verifi­care, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre indicazioni necessarie ed essen­ziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto e veri­ficare altresì se la mancata precisazione di alcuni ele­menti di fatto abbia determinato un'insuperabile in­certezza nell'individuazione dei comportamenti im­putati, tale da pregiudicare, in concreto, il diritto di difesa.

La Suprema Corte ha anzitutto ricordato che lo scopo della contestazione disciplinare è quello di consentire al lavoratore la sua immediata difesa. Nella stessa devono pertanto essere fomite le indicazioni necessarie ed es­senziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infra­zioni disciplinari o, comunque, violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2015 cod. civ. La contestazione di­sciplinare deve, infatti, contenere l'esposizione dei fatti e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto alla ba­se del licenziamento, restando la verifica della sussi­stenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del me­rito il cui apprezzamento, se correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (in questo senso, ex pluribus, Cass. n. 619/2017, Cass. n. 6898/2016, Cass. n. 20319/2015, Cass. n. 10662/2014 e Cass. n. 18279/2010).

Rispetto alla fattispecie oggetto di contestazione disci­plinare i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i principi appena esposti.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'omessa indica­zione nella lettera di contestazione disciplinare dei no­minativi delle colleghe di lavoro molestate dal dipen­dente non aveva pregiudicato, in concreto, il diritto di difesa del lavoratore, poiché la condotta ritenuta disci­plinarmente rilevante era stata sufficientemente deline­ata, così come risultava chiaro il contesto entro cui si erano svolti i fatti oggetto di contestazione disciplinare, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa del lavo­ratore.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 20 marzo 2018, n. 6889