In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la "ratio" di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
La Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora lo stesso sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma altresì ad imperizia, negligenza ed imprudenza. Il datore di lavoro è, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità soltanto quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento, così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta del lavoratore, totalmente avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e danno (cfr. Cass. n. 10319/2017).
Sicché, qualora non ricorrano detti caratteri nel comportamento del lavoratore, il datore di lavoro e integralmente responsabile dell'infortunio derivante dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche, essendo la violazione dell'obbligo di sicurezza l'unico fattore causale dell'evento. Inoltre, aggiunge la Corte, il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
Infine, con riferimento agli oneri probatori, poiché la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, l'istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare - cosi come il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio - l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione; il datore di lavoro deve invece provare che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile - avendo adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno - e che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. n. 10529/2008)
Corte di cassazione Sez. Lav. 22 marzo 2018, n. 7206