Il d.P.R. 31.5.1974, n. 417ha consentito, a determinate condizioni, la mobilità orizzontale fra ruoli docenti delle scuole di grado superiore, con valutazione per intero, nel nuovo ruolo del servizio prestato nel ruolo inferiore; il successivo art. 57 della legge 11.7.1980, n. 3 inoltre, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale (in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto < viceversa), con instaurazione di una vera e propria osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola, non esclusa quella materna. Il citato art. 57 I. n. 312/80, d'altra parte, non potrebbe non implicare — per qualsiasi passaggio di ruolo dal medesimo consentito l'applicazione dell'art 83 del d.P.R. 31.5.1974, n. 417, con conseguente generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi di ruolo, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli non di ruolo.

CONSIGLIO DI STATO n. 2710 - Sez. VI — 21 maggio 2013