La Corte di Cassazione - sezione lavoro con l’ordinanza n. 35356 del 18/12/2023 si è pronunciata in merito al ricorso proposto da una docente avverso il provvedimento del Dirigente scolastico di spostamento da un plesso ad un altro dello stesso Istituto situato nella stessa città.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso della docente e successivamente l’Amministrazione presentava appello che veniva accolto dalla Corte d’Appello. Secondo la Corte d’Appello il provvedimento non era un trasferimento ma uno spostamento giustificato da una situazione “di criticità ambientale” riconosciuta anche dalla stessa docente. Il Dirigente scolastico aveva, quindi, operato correttamente avvalendosi dei poteri discrezionali in materia di organizzazione dei servizi per soddisfare l’esigenza del buon funzionamento del plesso scolastico.
Secondo la ricorrente la Corte d’Appello ha violato gli art. 467,468 e 469 del D.L.vo 297/1994 escludendo il fatto che lo spostamento da un plesso ad un altro non fosse mobilità; Viene, inoltre, denunciata la violazione dell’art. 116 del c.p.c. quando la Corte d’Appello ha sostenuto che si era creata una situazione di criticità ambientale. Altro motivo del ricorso è da rilevare nell’incompetenza del Dirigente scolastico di adottare il provvedimento impugnato.
Secondo la corte di Cassazione i motivi del ricorso sono infondati perché: la documentazione agli atti risulta che nel plesso da cui è stata spostata la docente si era creata una situazione di “criticità ambientale”; al Dirigente scolastico l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 riserva “autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” e “l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”; le motivazioni addotte dal Dirigente scolastico a giustificazione dello spostamento dell’insegnante sono state considerate dal Giudice della Corte d’Appello finalizzate “alle esigenze organizzative e di servizio” e devono essere indispensabili per procedere a qualsiasi spostamento dei docenti; affinché si configuri un trasferimento è necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico; nel caso in esame lo spostamento da un plesso ad un altro dello stesso istituto è da escludere che abbia comportato uno spostamento della sede geografica per cui in mancanza di una specifica disciplina prevista dal CCNL ed in presenza di “criticità ambientale” l’unica norma resta quanto previsto dall’art. 25 del D.L.vo 165/2001.
Secondo la Corte di Cassazione tutte le censure sollevate dalla ricorrente sono infondate e di conseguenza il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Corte di Cassazione n. 35356 del 18/12/2023