Il Tribunale di Nocera Inferiore  ha stabilito in merito ad un ricorso riguardante l’impugnativa della ricostruzione della carriera per un assistente amministrativo: «che ai fini della ricostruzione della carriera va computato anche l’anno 2013 atteso che il blocco stipendiale non si riferiva a tale profilo». Dunque il blocco in questione era stato disposto ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (art. 9 comma 23) e non anche ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio.

In conclusione, il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore nell’annullare il decreto di ricostruzione della carriera impugnato ha riconosciuto che lo stesso doveva essere composto tenendo conto di tutti gli anni effetti di servizio, quindi, senza alcuna decurtazione come imposto invece dal D.Lgs. n. 297 del 1994 ma ha anche focalizzato la sua decisione nel riconoscere anche l’anno 2013 che secondo l’Amministrazione resistente invece non doveva essere riconosciuto in virtù di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/ 2015 che ha anche inteso espressamente lasciare «impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata».

Tribunale di Nocera Inferiore n. 1105 del 28 giugno 2023