I c.d. "elenchi aggiuntivi" delle GPS, in base alla disciplina ministeriale (o.m. n. 60/2020, di cui il successivo d.m. n. 51/2020 costituisce attuazione) e, prima ancora, alla previsione normativa di cui all'art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021 n. 73, conv. con mod. dalla l. 23 luglio 2021 n. 106, si configurano come un aggiornamento delle presupposte graduatorie provinciali, consentendo un ampliamento della platea dei docenti cui poter assegnare le supplenze con contratto a tempo determinato, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle stesse.
Tale previsione richiamata non distingue i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nelle GPS da quelli utili per l'iscrizione nei corrispondenti elenchi aggiuntivi, dovendosi intendere che, per entrambi, possa essere consentita l'iscrizione, anche con riserva di accertamento del titolo di coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".
Ne consegue che, avendo la pubblica amministrazione, con la precedente o.m. n. 60/2020 consentito l'iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all'estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non può non essere estesa anche ai fini dell'iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale all'o.m. n. 60/2020 per tutto quanto ivi non disciplinato.
T.A.R. Roma, sez. III, 04/05/2022, n.5518