Se la specificità della docenza di religione consente un uso particolare del contratto a tempo determinato, la stessa non è sufficiente ad escludere che anche per questa categoria di lavoratori si possa configurare, in concreto, un abuso di questo tipo contrattuale. Detto altrimenti, pur essendovi una «ragione obiettiva» che giustifichi la normativa nazionale , ciò non di meno, essa violazione può rinvenirsi se risulta che l'applicazione concreta di detta normativa, conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo della contrattazione a tempo determinato.” Secondo costante orientamento giurisprudenziale richiamato va pertanto esaminato il singolo caso al fine di verificare se si possa configurare in concreto un abuso del contrattoa termine.
Non è quindi sufficiente che l'assunzione in ruolo sia stata agevolata dalla successione 
dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata da questa determinata, circostanza ravvisabile quando l'assunzione in ruolo si verifichi per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine o all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, anche se attraverso blande procedure selettive. Diversamente, quando invece l'immissione in ruolo avviene
all'esito di una procedura ditipo concorsuale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito.

Ciò posto, nella specie, pur essendo i contratti a termine del ricorrente, a parte il primo relativo all'anno scolastico 2014/2015, successivi all'entrata in vigore della Legge 107/2015, è in ogni caso ravvisabile un utilizzo abusivo di detto tipo di contratto in quanto la reiterazione si è protratta per oltre un triennio ed inoltre in quanto, nel periodo in questione, non era prevista alcuna misura di 'stabilizzazione' e quindi non vi era la certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego (Corte Appello Torino n. 230/2022).
Il ricorrente è stato infatti immesso in ruolo nel settembre 2019, ma ciò è avvenuto all'esito di un'ordinaria procedura concorsuale, non idonea a sanare l'abuso, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile 15353/2020, Cassazione civile 14815/2021, Cassazione civile 15240/2021), l'immissione in ruolo costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, bensì occorrendo che sia stata da essa determinata.Infatti, il ricorrente è stato immesso in ruolo all'esito di un'ordinaria procedura di tipo concorsuale, indetta peraltro quando l'abuso si era già verificato (il primo contratto a termine è, infatti, relativo all'anno scolastico 2014-2015 - Corte AppelloTorino n. 230/2022), sicché l'assunzione non si pone in relazione immediata e diretta con l'abuso ma è piuttosto l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione della sua capacità e professionalità. L’immissione in ruolo dell'appellato non ha dunque cancellato l'abuso né le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate (Corte Appello Torino n. 230/2022).

Tribunale di Cuneo, sentenza n. 272 del 29 giugno 2023