E' stato riconosciuto il diritto della docente al ricongiungimento familiare a fronte della dimostrazione dei requisiti soggettivi quali l'appartenenza al nucleo familiare con figlia inferiore ai tre anni di età e coniuge con attività lavorativa presso la città della sede richiesta, nonché la sussistenza di posti vacanti nella medesima città e provincia per posti di insegnante nella grado di scuola di appartenenza.
Gli Uffici Scolastici Provinciali della sede di titolarità e della sede provinciale richiesta, non hanno espresso l’assenso o il dissenso a seguito della richiesta di assegnazione temporanea espressamente e dettagliatamente formulata dalla docente. Pertanto avevano mantenuto un condotta evidentemente qualificabile in termini di silenzio-diniego, sicuramente difforme al modello procedimentale indicato dalla legge che prevede un espresso obbligo di motivazione e l’esercizio di discrezionalità vincolata.
Richiamando il testo della disposizione che regola specificamente la materia dell’assegnazioni temporanea, ossia l'art. 42-bis "Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche" che al comma 1 prevede come Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modffiCazioni, può essere assegnato, a t ichiesta, anche in modo azionato e per un periodo complessivamente non superiore a tt e anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione reti ibtitiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve esset e motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entt o trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.”.
Si tratta, indubbiamente, di una norma di legge posta a tutela di interessi costituzionalmente protetti dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, quali la tutela sociale ed economica della famiglia, l’educazione e il corretto sviluppo psicofisico dei minori, la tutela della donna lavoratrice e del suo ruolo di madre.
L’istituto dell’assegnazione temporanea viene regolamentato in maniera piuttosto specifica e sicuramente in modo tale da poterne garantire l’immediata attuazione anche senza l’emanazione di ulteriori disposizioni di rango secondario: vengono individuati i presupposti soggettivi (essere genitore di un figlio minore entro i tre anni di età e attività lavorativa dell’altro genitore presso sede diversa da quella di servizio del dipendente) ed oggettivi (posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la provincia o regione richiesta, assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione), nonché un’essenziale struttura procedimentale (necessità di comunicare un assenso o dissenso entro trenta giorni e necessità di espressa motivazione di tale scelta, peraltro con una limitazione all’esercizio di discrezionalità da parte dell’amministrazione, stante il riferimento alla possibilità di esprimere dissenso solo in casi o esigenze eccezionali).
Il silenzio dell'amministrazione scolastica, peraltro, era stato mantenuto anche a seguito dell’esercizio dell’azione giudiziaria, tenuto conto della contumacia dell’amministrazione scolastica nel presente giudizio, atteggiamento questo processualmente legittimo, ma certamente indicativo della mancanza di volontà dell’amministrazione di esprimere le eventuali ragioni del mancato accoglimento dell’istanza di parte ricorrente e della perseverante violazione dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge.
Peraltro, tenuto conto della richiamata natura dell’istituto in esame, non potrebbe comunque sostenersi che i diritti dallo stesso previsti possano essere comunque modificati o revocati da disposizioni pattizie e, segnatamente, dal CCNI in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, peraltro relativo alla disciplina di istituti aventi natura e presupposti differenti rispetto all’assegnazione temporanea, previsto dalla legge al fine di tutelare in modo specifico e speciale con un’attenzione ulteriore la delicatissima fascia di età 0-3 anni, garantendo che il neonato/infante possa godere della vicinanza e del rapporto quotidiano con entrambi i genitori.
Tribunale di Patti, Ordinanza del 02 novembre 2021, n.7731