L'art. 25 d.lgs. 165/2001 riguarda il trattamento dei docenti, cui il dirigente scolastico abbia attribuito la delega per lo svolgimento di compiti specifici. Mentre, il secondo comma dall'art. 69 del c.c.n.l. 1994 -1997 del comparto della scuola, tuttora vigente, prende in considerazione l'ipotesi specifica dell'istituto affidato in reggenza. Ciò si verifica quando la presidenza o la direzione (gli "uffici di cui al comma 1") siano affidate, per l'appunto, in reggenza a chi sia già titolare delle funzioni di preside o direttore didattico (oggi, dirigente scolastico) presso un altro istituto. In simili casi, la norma contrattuale prevede che al dirigente titolare nominato reggente sia corrisposta una "indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni" al primo comma, e che "una indennità di pari importo" sia corrisposta al docente nominato vicario del dirigente reggente.

Corte appello sez. lav. - Perugia, 22/06/2017, n. 169