In tema di mobbing, spetta al lavoratore, ex art. 2697 Cod. Civ., fornire la prova della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, della molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, dell'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, del nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore, nonché la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
Tribunale Mantova sez. lav., 28 dicembre 2020, n. 103










