La condotta mobbizzante costituisce un vero e proprio “sistema” di comportamenti e atti giuridici e materiali di natura vessatoria, posti in essere ai danni del lavoratore con un intento persecutorio e di emarginazione e lesivi della sua sfera professionale e personale. Tale condotta, reiterata e protratta nel tempo, sul piano oggettivo consta dunque di reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizza, sul versante soggettivo, per la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo (cd. animus nocendi).
Tribunale Roma, sez. lav., 15 dicembre 2020, n. 8703: