In tema di demansionamento, il danno patrimoniale che ne consegue può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, che nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di una adeguata allegazione, ad es. deducendo l’esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
La Corte di Cassazione ha ribadito che da tempo (S.U. 6572/2006 e 26972/2008), è stato qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, ma ha anche precisato come dall’inadempimento datoriale non derivi automatico danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare immancabilmente nella potenzialità lesiva dell'atto illegittimo.
Deve quindi distinguersi tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli articoli 1218 e 1223 del codice civile, quindi tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli articoli 2087 e 2103 del codice civile e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere.
Ciò proprio in ragione del fatto che dall'inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, cd. danno esistenziale), che possono anche coesistere luna con l'altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato.
La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Con particolare riferimento, poi, al danno professionale di natura patrimoniale, si è precisato che lo stesso può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma tale pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di una adeguata allegazione, ad es. deducendo l’esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 25 febbraio 2019, n. 5431