La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15381/2019 del 6 Giugno 2019 della sezione lavoro ha stabilito che il supplente temporaneo ha diritto alla proroga del contratto, se <<il posto sul quale presta servizio diventa vacante nel corso della supplenza e se tale situazione si verifica dopo il 31 dicembre>>. In particolare la Cassazione ha ritenuto che la supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico, per la sostituzione di personale Ata assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale, non può essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre, perché da un lato opera il principio generale secondo cui salvo la giusta causa, nel rapporto a termine solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, al tempo stesso la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico di individuazione del contraente, perché l’incarico resta riconducibile alla species della supplenza temporanea.
Ragion per cui è legittimo che l’amministrazione scolastica riscorra la graduatoria per assegnare una nuova supplenza soltanto se la vacanza del posto (o della cattedra) si verifica entro quella data, in quanto il supplente in servizio risulta assunto con contratto di supplenza temporanea su posto meramente disponibile, perché il titolare risulta assente. Diversamente la perdita di titolarità del posto successivamente al 31 dicembre non determina la vacanza della cattedra, e pertanto l’impossibilità di assegnare una supplenza annuale, ma solo una supplenza temporanea, che in caso fosse già assegnata, spetterà al titolare fino al termine delle attività.