In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi dell'art. 36, d. lgs. 151/2001, non può essere fruito prima dell'ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato Italiano perché è solo dopo tale evento che avviene l"'ingresso del minore in famiglia", quale condizione voluta dalla legge per la fruizione del predetto congedo. Conseguentemente, per il periodo precedente di permanenza all'estero del futuro genitore, questi non ha diritto ad alcuna copertura economica o previdenziale, essendo solo garantita la salvaguardia del rapporto subordinato.
Cass. Sez. Lav. 29 maggio 2019, n. 14678